Il termine "Altezza antincendi" è diventato popolare a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 25 gennaio 2019, che impone a tutti gli edifici residenziali di adottare delle precauzioni in materia di prevenzione incendi. Per stabilire quali sono questi obblighi, occorre prima conoscere l'"altezza antincendi", ma per farlo occorre sapere cos'è. La definizione di "altezza antincendi" deriva dal D.M. 30/11/1983, dove è riportato che è: “Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso” La definizione è connessa alle altezze gestibili con l’autoscala dei vigili del fuoco, che ha la possibilità di gestire una altezza di circa 24 metri. Per questa ragione la definizione prende in esame due elementi: - il livello esterno più basso, poichè si intende quello più basso possibile dove si può trovare l'autoscala; - la soglia della finestra o del balcone più in alto possibile, poichè è quello dove l'autoscala può poggiare, per poi far evacuare le persone presenti e far accedere i Vigili del Fuoco nell'edificio. Nell'edificio "ed.1" che sorge su un terreno inclinato, e ha il livello stradale a destra più in basso rispetto a quello a sinistra; l'autoscala potrebbe sostare a sinistra a e destra dell'edificio, ma si prende in considerazione il piazzale a destra poichè più basso dell'altro (la definizione riporta."...al livello del piano esterno più basso..."). All'ultimo piano c'è un vano tecnico e non bisogna considerarlo poichè la definizione riporta:"...escluse quelle dei vani tecnici...". Occorre considerare quindi la soglia della finestra all'ultimo piano, poichè la definizione è:"...livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile...". La finestra è l'apertura più alta e la soglia è il suo livello inferiore. Se all'ultimo piano ci fosse stata una finestra ed un balcone, si sarebbe presa in considerazione la soglia della finestra, poichè rappresenta "...Altezza massima...". Nell'edificio "ed.2" che sorge su un terreno pianeggiante; il piano inferiore esterno è lo stesso sia a destra e sia a sinistra dell'edificio. All'ultimo piano è presente una finestrella inserita nel sottotetto, per cui è da prendersi come riferimento la soglia di tale piccola finestra. Sintetizzando per il calcolo della "altezza antincendi" di un palazzo occorre prendere quindi di riferimento 2 punti: - il livello esterno più basso, - la soglia della finestra o del balcone più in alto. e calcolare la distanza verticale tra questi due punti. Una volta stabilita l'altezza antincendi di un palazzo, questa può essere utilizzata per valutare quali siano gli obblighi del D.M. 25 gennaio 2019. Ci sono quattro livelli limite di altezza, che sono: 12m, 24m, 54m, 80m. A seconda dell'altezza, rispetto a questi limiti si individuano 4 livelli prestazionali. Chiaramente più è alto il palazzo più ingenti saranno gli obblighi. L'A2C è di supporto in queste valutazioni ed in generale nel campo della prevenzione incendi.
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