Con una recente decisione, il Collegio Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha stabilito che deve escludersi la valutazione del carattere vessatorio della clausola Floor presente nei contratti di finanziamento con il consumatore quando la stessa sia stata formulata in maniera chiara e comprensibile, a maggior ragione se il contratto di finanziamento sia stato sottoscritto di fronte al notaio per atto pubblico.
La clausola Floor rappresenta una soglia minima del tasso di interesse che deve essere garantito all’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo, di cui più volte la giurisprudenza si è espressa, anche di recente nella sentenza Euribor della Corte di Cassazione, stabilendo la necessità che venga stabilita anche una clausola che preveda una soglia massima del tasso di interesse, unitamente ad una soglia minima.