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Con la sentenza 4 novembre 2024, n. 173, nel dichiarare infondate talune questioni di legittimità costituzionale a proposito della disciplina prevista dall’

art. 282-ter c.p.p., la Corte costituzionale ha chiarito che se l’indagato consente a indossare il dispositivo e questo non può funzionare per motivi tecnici, il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta.