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Con questa recente sentenza dello scorso 30 luglio la Corte di Cassazione si è espressa su una vicenda di maltrattamenti dopo che era ormai cessata la convivenza tra l’uomo e la donna, andando a qualificare le minacce di morte dirette nei confronti della vittima alla stregua del reato di atti persecutori anziché del reato di maltrattamenti in famiglia.

Con la separazione personale fra coniugi vengono meno solo l’obbligo di fedeltà e di convivenza ma rimangono gli obblighi di rispetto e assistenza, che cessano definitivamente solo dopo il divorzio, mentre con la fine della convivenza non rimane alcun obbligo in capo alle parti, portando quindi a concludere che non si possa parlare di maltrattamenti in famiglia Dopo che sia cessata la convivenza tra persone che non sono state sposate.