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La Corte di Cassazione, già con la sentenza 809/2023, escluso la possibilità di una valutazione soggettiva della reazione della vittima per poter valutare la sussistenza o meno del reato di maltrattamenti, imponendo quindi una valutazione oggettiva del comportamento maltrattante per verificare la sua concreta idoneità a causare umiliazione e sofferenza nella vittima, annulla rilevando il modo in cui quest’ultima reagisce o meno ai maltrattamenti.

Difatti, aprire ad una valutazione della reazione soggettiva della vittima rischia di spostare il piano del diritto penale da una valutazione del fatto ad una valutazione della autodifesa o meno da parte di chi subisce il reato, portando alle estreme conseguenze di un relativismo capace di rendere condannabile o giustificabile Qualsiasi situazione in un aberrante scenario di un diritto penale che non sarebbe scienza giuridica ma pura interpretazione delle intenzioni.