Un medico di base finiva sotto processo per rifiuto di atti d’ufficio per non aver visitato a domicilio un proprio paziente che, a causa di una caduta accidentale, non riusciva a recarsi in ambulatorio. In primo grado veniva condannato ma la Corte d’Appello, così come confermato in Cassazione, ribaltava la decisione sostenendo che le urgenze sono di competenza del 118, non del medico di base, il quale non ha obbligo di visitare con urgenza a domicilio, proprio perché la sua attività e quella del Pronto Soccorso riguardano due diverse competenze che non si sovrappongono