Con ordinanza dello scorso 12 luglio, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in caso di mobbing, anche se non ritiene sussistente l’illecito, il giudice deve comunque valutare se ricorrono gli estremi per un risarcimento
Come sappiamo, il mobbing rappresenta la situazione di persecuzione all’interno di un posto di lavoro, tanto verticale se commesso da un superiore, quanto orizzontale se è commesso da un collega