In caso di istanza di sostituzione della pena detentiva con altra pena, così come introdotto dalla riforma Cartabia del 2022, quindi con pena pecuniaria sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, detenzione domiciliare sostitutiva, semilibertà sostitutiva, il giudice ha possibilità di valutare anche l’affidabilità del condannato ai fini dell’accoglimento o del rigetto della sua istanza, potendo rigettare la richiesta quando lo stesso appare assolutamente inaffidabile e vi sono elementi per un giudizio prognostico che faccia intuire come lo stesso non rispetterà le prescrizioni previste dalla sostituzione di pena.