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Obbligatorio punto di partenza è il comune contratto di factoring, che costituisce, come noto, lo strumento con il quale le imprese si procurano immediata liquidità cedendo ad una banca o ad un intermediario finanziario i propri crediti – già sorti o futuri – nei confronti della clientela.

Si tratta di un contratto, disciplinato dalla legge n. 52 del 21 febbraio 1991, largamente impiegato anche nel settore della gdo, essendo del tutto frequente la cessione ad un factor dei crediti vantati dal fornitore nei confronti dei distributori acquirenti dei suoi prodotti.