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In caso di separazione giudiziale dei coniugi, e in presenza di determinate condizioni, il Giudice può disporre che una delle due parti (generalmente l'ex marito) versi un assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole (generalmente l'ex moglie).

Dobbiamo prima di tutto premettere una cosa, è cioè che la separazione dei coniugi presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Secondo la Cass. Civ. n. 22616/2022, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre verificare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza tra i coniugi, assumendo così importanza anche i redditi da lavoro in nero i quali potranno essere accertati anche tramite indagini della polizia tributaria.