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La riforma Cartabia ha riscritto sia le norme sulla redazione degli atti, sia quelle che governano la loro conservazione. L’art. 110 c.p., nella sua “nuova versione”, annuncia solennemente che quando è richiesta la forma scritta, gli atti del processo devono essere redatti e conservati sotto forma di documento informatico. Il loro deposito, ai sensi del nuovo art. 111-bis c.p.p., deve avvenire esclusivamente per via telematica, confluendo così in un virtuale fascicolo elettronico. Pare, dunque, che l’innovazione abbia vinto sulla tradizione…