Talvolta si è voluto ridurre la legge naturale (o diritto naturale) ad una pura forma senza contenuto, incapace, sotto questo aspetto, di servire da norma pratica alla condotta umana, e, meno ancora, ai giuristi. Vi è in ciò un equivoco: se è certo, infatti, che il primo principio della moralità «bisogna fare il bene ed evitare il male» ha un aspetto puramente formale, non v'è dubbio che la nozione formale di «bene» riceve immediatamente un contenuto o una determinazione in funzione delle esigenze essenziali della natura umana. Queste determinazioni restano assai generali e astratte e, come tali, hanno valore di princìpi, ma richiedono delle precisazioni per poter guidare la condotta della vita. Esse definiscono una materia che è realmente, nella generalità, oggetto della legge naturale: ne consegue che i princìpi generali della moralità, e le conclusioni immediate che ne derivano, s'impongono in ragione della loro dipendenza dal primo giudizio del senso morale, e indipendentemente da ogni intervento positivo, per cui si può dire che il loro insieme costituisce il contenuto del diritto naturale.